Art. 15.
(Lavori pubblici).

      1. Per l'espletamento delle procedure delle gare d'appalto per i lavori previsti dal piano, i termini ordinari previsti dalla normativa vigente sono sempre ridotti della metà.
      2. Nel caso di motivate esigenze di accelerazione degli interventi, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento nonché della normativa comunitaria in vigore, il piano può prevedere deroghe alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, e alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

 

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